Statuto SVAU

STATUTO

 

ARTICOLO  1

Costituzione e sede

E’ costituita l’associazione di volontariato ai sensi della legge n. 266/91 denominata: SOCCORRITORI VOLONTARI AIUTI UMANITARI
con sede in Civitanova Marche Via Maceratese N^.119; essa è retta dal presente statuto e dalle vigenti norme di legge in materia di organizzazioni di volontariato.
L’associazione potrà inoltre istituire sedi secondarie in località diverse con delibera dell’assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo.

ARTICOLO  2

Carattere dell’associazione

L’associazione è apartitica, svolge attività di volontariato attraverso le prestazioni personali spontanee e gratuite dei suoi aderenti e non persegue in alcun modo finalità lucrative.

L’associazione potrà partecipare quale socio ad altri circoli e/o associazioni aventi scopi analoghi.

ARTICOLO  3

Durata dell’associazione

 La durata dell’associazione è illimitata.

ARTICOLO 4

Scopi dell’associazione

Tutte le attività dell’ Associazione sono rivolte al perseguimento di esclusive finalità, di solidarietà sociale ispirandosi ai principi della solidarietà umana, con i seguenti scopi:

  • aiuto e sostegno a persone in difficoltà, in via prevalente;
  • sensibilizzazione sul territorio regionale in ordine a dette problematiche;
  • favorire in modo attivo lo sviluppo della comunità regionale e la crescita dei singoli per soddisfare i bisogni collettivi e individuali.

L’associazione non può svolgere attività diverse da quelle sotto indicate ad eccezione di quelle a esse strettamente connesse o di quelle accessorie a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.

Per il raggiungimento dello scopo sociale l’Associazione svolge le sottoelencate attività:

  1. aiuto concreto a persone in difficoltà ed in stato di bisogno, mediante la raccolta di vestiario, generi alimentari e medicinali;
  2. attività di sensibilizzazione, anche mediante incontri, convegni, dibattiti;
  3. in via secondaria, attività di solidarietà internazionale ed i cooperazione allo sviluppo;
  4. interventi straordinari destinati a fronteggiare casi di calamità naturali ed emergenze provocate da conflitti, mediante identificazione, istruzione e realizzazione di progetti di sviluppo in Italia ed in paesi terzi, nel rispetto della cultura e delle tradizioni locali, affinché l’intervento si inserisca nel tessuto sociale valorizzandone le risorse;
  5. programmi di cooperazione decentrata attraverso collaborazioni, gemellaggi con comunità locali, partenariato di società civili, Enti,

In particolare per la realizzazione dello scopo prefisso e nell’intento di agire in favore di tutta la collettività, l’Associazione può stipulare convenzioni e partecipare a bandi e appalti con Enti pubblici.

Le attività di cui al comma precedente sono svolte dall’Associazione prevalentemente tramite le prestazioni fomite dai propri aderenti. L’attività degli aderenti non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Agli aderenti possono solo essere rimborsate dall’Associazione le spese vive effettivamente sostenute per l’attività prestata, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dall’Assemblea dei soci. Ogni forma di rapporto economico con l’Associazione derivante da lavoro dipendente o autonomo, e incompatibile con la qualità di socio.

Svolgere ogni altro tipo di attività necessaria al raggiungimento degli scopi statutari.

L’associazione potrà garantire la sua collaborazione ad altri enti per la realizzazione di iniziative che rientrano nei propri scopi.

Per il migliore raggiungimento degli scopi sociali, l’Associazione potrà, tra l’altro, possedere, e/o gestire e/o prendere o dare in locazione beni, siano essi mobili che immobili; fare contratti e/o accordi con altre associazioni e/o terzi in genere, fermo restando il rispetto delle norme civilistiche e fiscali che disciplinano le organizzazioni di volontariato e delle tipologie di entrate previste nel presente statuto.

ARTICOLO 5

Requisiti dei soci

Possono essere soci dell’associazione cittadini italiani o stranieri residenti in Italia di sentimenti e comportamento democratici, senza alcuna distinzione di sesso, razza, idee e religione che condividono le finalità e i principi statutari dell’associazione.

L’elenco dei soci dell’associazione è tenuto costantemente aggiornato dal segretario in un apposito registro, sempre disponibile per la consultazione da parte dei soci.

ARTICOLO 6

Ammissione e diritti dei soci

L’ammissione dei soci è libera.

L’accettazione delle domande per l’ammissione dei nuovi soci è deliberata dal consiglio direttivo.

La domanda di ammissione deve contenere l’impegno ad osservare il presente statuto, l’eventuale regolamento interno e le disposizioni del consiglio direttivo. In caso di diniego espresso, il Consiglio Direttivo non è tenuto ad esplicitare la motivazione di detto diniego.

La domanda di ammissione presentata da coloro che non abbiano raggiunto la maggiore età, dovrà essere firmata da un genitore o da chi ne fa le veci.

Le iscrizioni decorrono dalla data in cui la domanda è accolta. L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo fermo restando, in ogni caso, il diritto di recesso.

L’adesione all’Associazione garantisce all’associato maggiore di età il diritto di voto nell’assemblea ordinaria e straordinaria e il diritto a proporsi quale candidato all’elezione degli organi sociali.

ARTICOLO  7

Categorie dei soci

L’Associazione è costituita dalle seguenti categorie dei soci: Onorari;

Ordinari.

Sono soci  onorari  coloro  che  abbiano  particolari  benemerenze, e in particolare coloro che nel passato hanno ricoperto cariche in seno al Consiglio Sono nominati in via permanente dall’assemblea su proposta del Consiglio Direttivo e sono esonerati dal versamento delle quote annuali.

  1. Sono soci ordinari coloro che pagano la quota di ammissione

e la quota annuale stabilita dall’Assemblea dei soci, nei   termini e con le modalità fissate dal Consiglio Direttivo.

La suddivisione degli aderenti nelle suddette categorie, non implica alcuna differenza di trattamento in merito ai loro diritti e doveri nei confronti dell’Associazione. In particolare i soci ordinari e onorari, hanno diritto a partecipare alla vita dell’associazione ed a stabilire la struttura e indirizzi mediante il voto espresso in assemblea. Il numero dei soci onorari nominati dall’Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo è in ogni caso inferiore a quello dei soci ordinari.

ARTICOLO  8

Doveri dei soci

L’appartenenza all’associazione ha carattere libero e volontario ma impegna gli aderenti al rispetto delle norme del presente statuto e delle deliberazioni prese dai suoi organi rappresentativi, se- condo le competenze statutarie. In particolare il socio deve mante- nere un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con gli altri soci che con i terzi e astenersi da qualsiasi atto che possa nuocere all’Associazione.

ARTICOLO  9

Sanzioni disciplinari

Al socio che non osservi lo Statuto, l’eventuale regolamento e le disposizioni emanate dal Consiglio Direttivo nell’ambito dei suoi poteri, si rende responsabile di infrazioni disciplinari o comunque nuoccia col suo comportamento al buon nome dell’Associazione potranno essere inflitte dal Consiglio Direttivo le seguenti sanzioni:

  1. richiamo scritto per le infrazioni disciplinari lievi;

sospensione dell’esercizio dei diritti di socio;

  1. c)

Contro le decisioni del Consiglio Direttivo in materia disciplinare è ammesso ricorso al Collegio dei Probiviri. In tale eventualità l’efficacia dei provvedimenti di cui sopra è sospesa fino alla pronuncia di detto Collegio.

Il ricorso dovrà essere presentato, con i motivi, entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento all’interessato. Le deliberazioni del Collegio dei Probiviri dovranno essere emanate nel termine massimo di 30 giorni dalla presentazione del ricorso, e comunicate per conoscenza al Consiglio Direttivo ed ai soci interessati, entro 60 giorni.

ARTICOLO  10

Perdita della qualifica di socio

La qualifica di socio può venire meno per i seguenti motivi:

  1. per dimissioni da comunicarsi per iscritto almeno un mese prima dello scadere dell’anno;
  2. per decadenza e cioè la perdita di qualcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l’ammissione;
  3. per delibera di espulsione;
  4. per ritardato pagamento dei contributi per oltre un anno;
  5. per

ARTICOLO  11

Organi dell’Associazione

Organi dell’associazione sono:

  • l’assemblea generale dei soci;
  • il consiglio direttivo;
  • il collegio dei probiviri (se eletti);
  • il collegio dei revisori dei conti (se eletti).

Tutte le cariche sociali sono conferite a titolo gratuito ed attribuiscono solo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per conto e nell’interesse dell’Associazione. L’elezione degli organi dell’Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all’elettorato attivo e passivo. I membri degli organi dell’Associazione che dovessero incorrere in una delle sanzioni disciplinari previste nel presente Statuto, divenuta definitiva in seguito alla pronuncia del Collegio dei Probiviri, decadono automaticamente dall’incarico ricoperto.

ARTICOLO  12

Partecipazione all’assemblea

L’associazione ha nell’assemblea il suo organo sovrano. In questa sede vengono determinati gli orientamenti generali dell’Associazione e vengono prese le decisioni fondamentali di indirizzo cui debbono attenersi tutti gli organi sociali.

Hanno diritto di partecipare all’assemblea sia ordinaria che straordinaria tutti gli aderenti all’associazione.

L’assemblea viene convocata in via ordinaria almeno una volta all’anno entro il quarto mese dalla chiusura dell’esercizio sociale.

L’assemblea può inoltre essere convocata tanto in sede ordinaria che in sede straordinaria:

  1. per decisione del consiglio direttivo;
  2. su richiesta indirizzata al presidente da almeno un terzo dei

ARTICOLO  13

Convocazione dell’assemblea

La convocazione dei soci per le assemblee ordinarie e straordinarie sarà fatta per lettera semplice nonché per  affissione nella

Sede Sociale.

L’avviso di convocazione dovrà essere inviato ed affisso almeno otto giorni prima della data stabilita e dovrà specificare gli argo- menti posti all’ordine del giorno.

Qualora il Consiglio Direttivo non provveda entro trenta giorni alla convocazione dell’assemblea ordinaria o della assemblea straordinaria, richiesta dai soci, la convocazione potrà essere in- detta dal Collegio dei Revisori dei Conti.

In caso di dimissioni del Consiglio Direttivo, l’assemblea straordinaria deve essere convocata entro trenta giorni dalla data delle dimissioni, a cura del Consiglio dimissionario o, in difetto, dal Collegio dei Revisori dei Conti.

ARTICOLO 14

Costituzione e deliberazioni dell’assemblea

L’assemblea in sede ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci. In seconda convocazione essa è validamente costituita qualunque sia la presenza dei soci.

L’assemblea in sede straordinaria è validamente costituita sia in prima che in seconda convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci.

E’ ammesso l’intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro socio. Ogni socio non può avere più di una delega.

L’assemblea è presieduta dal presidente dell’associazione o, in caso di sua assenza, dal vice presidente, dal presidente del collegio dei probiviri e qualora fosse necessario, da persona designata dall’assemblea.

I verbali delle riunioni dell’assemblea sono redatti dal segretario in carica o, in sua assenza, e per quella sola assemblea, da persona scelta dal presidente dell’assemblea fra i presenti. Il verbale dell’assemblea figurerà nell’apposito libro sociale ed un estratto

dello stesso sarà affisso nei locali della sede sociale.

Il presidente ha inoltre la facoltà, quando lo ritenga opportuno, di chiamare un notaio per redigere il verbale dell’assemblea, fungendo questi da segretario. L’assemblea ordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione con la maggioranza minima della meta più uno dei voti espressi.

In caso di parità di voti l’assemblea deve essere chiamata subito a votare una seconda volta.

L’assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza di almeno i due terzi dei voti espressi.

Per deliberare lo scioglimento dell’associazione è necessario il voto favorevole di almeno i tre quarti degli aventi diritto.

Le deliberazioni prese in conformità allo statuto obbligano tutti i soci anche se assenti, dissidenti o astenuti dal voto.

ARTICOLO  15

Forma di votazione dell’assemblea

Le votazioni dell’assemblea avverranno, su indicazione della stessa, per alzata di mano, per appello nominale o con voto segreto.

L’elezione degli organi sociali è normata da apposito regolamento proposto dal Consiglio Direttivo e discusso ed approvato dall’assemblea in occasione della seduta elettorale.

In caso di votazione a scrutinio segreto il Presidente nominerà fra i presenti una commissione di scrutatori composta da tre persone. Qualora si proceda al rinnovo delle cariche sociali, tra gli scrutatori non dovranno essere presenti candidati alle elezioni. Ogni aderente all’associazione ha diritto a un voto, qualunque sia la sua quota di adesione.

ARTICOLO  16

Compiti dell’assemblea

All’assemblea spettano i seguenti compiti:

in sede ordinaria:

  1. discutere e deliberare sui bilanci consuntivi e preventivi e sulle relazioni consuntiva e preventiva del consiglio direttivo;
  2. eleggere i membri del consiglio direttivo, i membri del collegio dei probiviri, i revisori dei conti;
  3. fissare, su proposta del consiglio direttivo, le quote di ammissione ed i contributi associativi, nonché la penale per i ritardati versamenti;
  4. approvare l’eventuale regolamento interno predisposto dal consiglio direttivo;
  5. discutere e deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario e di interesse generale posto all’ordine del giorno;

in sede straordinaria:

  1. deliberare sulla trasformazione, fusione e scioglimento dell’associazione;
  2. deliberare sulle proposte di modifica dello statuto;
  3. deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario e di interesse generale posto all’ordine del giorno;

E’ in facoltà dei soci, purché la relativa richiesta scritta, sottoscritta da almeno un quinto dei soci, pervenga al Consiglio Direttivo entro un mese precedente la data dell’assemblea, ottenere l’inclusione di argomenti da porre all’ordine del giorno dell’assemblea.

ARTICOLO  17

Compiti del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l’assemblea dei soci della gestione dell’associazione ed ha il compito di:

  • convocare l’assemblea;
  • predisporre il  programma  annuale  di  attività  da  sottoporre all’assemblea;
  • predisporre gli atti da sottoporre all’assemblea;
  • dare esecuzione alle delibere assembleari;
  • cooptare nuovi componenti in misura non superiore al 10% in aumento e fino ad un quarto in sostituzione di dimissionari o decaduti, in caso di esaurimento della graduatoria degli eletti nelle elezioni del Consiglio Direttivo;
  • predisporre la relazione annuale sulle attività svolte e gli obiettivi raggiunti da sottoporre all’assemblea;
  • ratificare o respingere i provvedimenti d’urgenza adottati dal Presidente;
  • deliberare su qualsiasi questione riguardante l’attività dell’associazione per l’attuazione delle sue finalità e secondo le direttive dell’assemblea, assumendo tutte le iniziative del caso;
  • predisporre i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all’assemblea;
  • deliberare su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario che ecceda l’ordinaria amministrazione;
  • dare parere su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame dal Presidente o da qualsiasi componente del Consiglio Direttivo;
  • procedere all’inizio di ogni anno sociale alla revisione degli elenchi dei soci per accertare la permanenza dei requisiti di ammissione di ciascun socio prendendo gli opportuni provvedi- menti in caso contrario;
  • in caso di necessità, verificare la permanenza dei requisiti sud- detti;
  • deliberare l’accettazione delle domande di ammissione di nuovi soci;
  • deliberare sull’adesione e partecipazione dell’associazione ad enti ed istituzioni pubbliche e private che interessano l’attività dell’associazione stessa, designandone i rappresentanti da scegliere tra i soci;
  • redigere l’eventuale regolamento interno;
  • procedere a tutti gli adempimenti concernenti l’avvio e l’interruzione di rapporti di collaborazione e dipendenza;
  • irrogare le sanzioni

ARTICOLO  18

Composizione del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è formato da 5 a 9 membri nominati dall’assemblea ordinaria.

Tutto il Consiglio Direttivo, deve essere composto da soci e dura in carica 3  anni.

Al termine del mandato i consiglieri possono essere rieletti.

Esso elegge nel suo seno: il Presidente, il Vice Presidente, il segretario ed il tesoriere economo.

In caso di dimissioni, decesso, decadenza o altro impedimento di uno o più dei suoi membri, purché meno della metà, subentreranno i soci che hanno riportato il maggior numero di voti dopo l’ultimo eletto nelle elezioni del Consiglio. A parità di voti la nomina spetta al socio che ha la maggiore anzianità di iscrizione. Chi subentra in luogo di consigliere cessato dura in carica per lo stesso residuo periodo durante il quale sarebbe rimasto in carica il consigliere cessato.

Nel caso di dimissioni del Consiglio Direttivo, durante il periodo intercorrente fra tali dimissioni e la nomina del nuovo Consiglio Direttivo, il Consiglio dimissionario resta in carica per il disbrigo degli affari di ordinaria amministrazione. Si considera dimissiona- rio l’intero consiglio Direttivo qualora siano dimissionari almeno la metà più uno dei Consiglieri.

Il Consiglio Direttivo può sfiduciare a maggioranza qualificata di 2/3 dei suoi componenti effettivamente in carica, il Presidente. In caso di sfiducia o dimissioni del Presidente, il Consiglio Direttivo, a maggioranza qualificata della metà più uno dei suoi componenti effettivamente in carica, procede alla sua sostituzione, salvo casi di particolare gravità per cui si ritenga necessaria la convocazione di un Assemblea straordinaria.

Il consigliere assente, senza giustificato motivo, per tre riunioni consecutive o comunque per sei riunioni nell’arco di un anno, viene dichiarato decaduto.

I membri del Consiglio Direttivo possono ricoprire cariche sociali in altre associazioni.

ARTICOLO 19

Riunioni del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo si riunisce sempre in unica convocazione almeno una volta al bimestre e comunque ogni qualvolta il Presi- dente lo ritenga necessario o quando lo richiedano tre componenti. Le riunioni del Consiglio Direttivo devono essere convocate dal Presidente mediante avviso scritto, almeno cinque giorni prima, contenente gli argomenti posti all’ordine del giorno. In caso di urgenza la convocazione può avvenire mediante comunicazione telefonica o telegrafica o via fax o posta telematica senza il rispetto del termine sopraddetto. In particolari casi di necessità ed urgenza le consultazioni telefoniche o per posta telematica possono assumere a tutti gli effetti valore di riunioni del C.D. qualora vengano sentiti tutti i membri del Consiglio e vengano ratificate a verbale alla prima riunione successiva da tenersi entro un breve lasso di tempo, ferme restando le maggioranze previste.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, da un consigliere designato dai presenti.

Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice, per alzata di mano, in base al numero dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente.

Le sedute e le deliberazioni del Consiglio sono fatte constare da processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

I consiglieri sono tenuti a mantenere la massima segretezza sulle discussioni e decisioni consiliari.

Soltanto il Consiglio con specifica delibera ha facoltà di rendere note quelle deliberazioni per le quali sia opportuno e conveniente dare pubblicità all’esterno.

I Presidenti del Collegio dei Probiviri e del Collegio dei Revisori dei Conti sono invitati alle riunioni del Consiglio con facoltà di parola, ma senza diritto di voto.

Il Consiglio Direttivo, qualora lo ritenga opportuno, potrà invitare, a scopo consultivo, alle sue riunioni persone particolarmente competenti sugli argomenti da discutere.

Il Consiglio Direttivo, nell’esercizio delle sue funzioni può avvalersi della collaborazione di commissioni consultive o di studio nominate dal Consiglio stesso, composte da soci e non soci. Il Consiglio può attribuire, a mezzo del Presidente, anche a terzi, il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell’Associazione.

ARTICOLO  20

Compiti del Presidente

Il Presidente, eletto in seno al Consiglio Direttivo, rappresenta, agli effetti di legge, di fronte a terzi ed in giudizio, l’associazione stessa.

Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali.

Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l’associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi.

Il Presidente sovrintende in particolare l’attuazione delle deliberazioni dell’assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo.

Il Presidente può delegare ad uno o più consiglieri parte dei suoi compiti, in via transitoria o permanente.

In caso di necessità, può adottare provvedimenti d’urgenza sotto- ponendoli entro 20 giorni alla ratifica del Consiglio Direttivo regionale.

In caso il Presidente sia impedito all’esercizio delle proprie funzioni lo stesso viene sostituito dal vice-presidente in ogni sua attribuzione.

Il solo intervento del vice-presidente costituisce per i terzi prova dell’impedimento momentaneo del Presidente.

ARTICOLO  21

Collegio dei Probiviri ( se eletti)

Il Collegio dei Probiviri è organo di garanzia statutaria, regolamentare e di giurisdizione interna.

Esso ha il compito di:

  • interpretare le norme statutarie e regolamentari e fornire pareri agli organismi dirigenti sulla loro corretta applicazione;
  • emettere se richiesti pareri di legittimità su atti, documenti e deliberazioni degli organismi dirigenti;
  • dirimere le controversie insorte tra soci, tra questi e gli organismi dirigenti e fra organismi dirigenti;

Le decisioni del collegio dovranno esser prese con il rispetto del diritto al contraddittorio e sono da intendersi quali inappellabili. Delle proprie riunioni i Probiviri redigono apposito verbale.

Il Collegio è composto da tre membri e da due supplenti che subentrano in ogni caso di dimissioni o decadenza dall’incarico di un membro effettivo;

I componenti del Collegio durano in carica tre anni e possono es- sere rieletti.

Il Collegio nomina al suo interno un Presidente il quale in particolare ha il compito di mantenere i contatti necessari ed opportuni con i membri del Consiglio Direttivo.

Il Collegio dei Probiviri si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo convoca oppure quando ne facciano richiesta al Presidente almeno due dei membri.

Qualora sia necessario il Collegio vota a maggioranza semplice, per alzata di mano, in base al numero dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente.

L’incarico di probiviro è incompatibile con qualsiasi altra carica sociale.

con i membri del Consiglio Direttivo.

Il Collegio dei Probiviri si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo convoca oppure quando ne facciano richiesta al Presidente almeno due dei membri.

Qualora sia necessario il Collegio vota a maggioranza semplice, per alzata di mano, in base al numero dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente.

L’incarico di probiviro è incompatibile con qualsiasi altra carica sociale.

ARTICOLO  22

Revisori dei Conti (se eletti)

Il Collegio dei Revisori dei Conti è organo di controllo amministrativo.

Il Collegio dei Revisori dei Conti ha il compito di:

esprimere se richiesti pareri di legittimità su atti di natura amministrativa e patrimoniale;

controllare l’andamento amministrativo dell’associazione; controllare la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza

dei bilanci alle scritture contabili predisponendo una relazione al bilancio consuntivo da presentare all’assemblea che approva il documento.

Il Collegio dei Revisori dei Conti è formato da tre membri effetti- vi più due supplenti che subentrano in ogni caso di dimissioni o decadenza dall’incarico di un membro effettivo.

I componenti del Collegio sono nominati dall’Assemblea anche tra i non soci; essi dovranno essere scelti in quanto dotati di adeguata esperienza in campo amministrativo e contabile e preferibilmente iscritti all’Albo dei Revisori dei Conti, durano in carica tre anni e possono essere rieletti.

I componenti del Collegio eleggono al loro interno il Presidente. Qualora sia necessario il Collegio vota a maggioranza semplice, per alzata di mano, in base al numero dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente.

L’incarico di Revisore dei Conti è incompatibile con qualsiasi al- tra carica sociale.

Delle proprie riunioni i Revisori dei Conti redigono apposito verbale.

ARTICOLO  23

Segretario dell’Associazione

Il Segretario dirige gli uffici dell’Associazione, cura il disbrigo degli affari ordinari, svolge ogni altro compito a lui demandato dalla presidenza o dal Consiglio Direttivo dai quali riceve diretti- ve per lo svolgimento dei suoi compiti. In particolare redige i verbali dell’assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo, attende alla corrispondenza, cura la tenuta del libro dei soci, trasmette gli invi- ti per le adunanze dell’assemblea, provvede ai rapporti tra l’Associazione e le pubbliche amministrazioni, gli enti locali, gli istituti di credito e gli altri enti in genere.

ARTICOLO  24

Il Tesoriere-Economo

Il Tesoriere Economo cura la gestione amministrativa dell’associazione e ne tiene idonea contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone il bilancio consuntivo e quello preventivo accompagnandoli da apposita relazione.

ARTICOLO  25

Patrimonio dell’Associazione

Il patrimonio dell’Associazione è costituito da ogni bene mobile ed immobile che pervenga all’associazione a qualsiasi titolo, non- ché da tutti i diritti a contenuto patrimoniale e finanziario della

stessa.

Il patrimonio ed i mezzi finanziari sono destinati ad assicurare l’esercizio dell’attività sociale.

ARTICOLO  26

Entrate dell’associazione

Le entrate dell’associazione sono costituite:

  • dalla quota di iscrizione da versarsi allatto dell’ammissione all’associazione nella misura fissata dall’assemblea ordinaria;
  • dai contributi annui ordinari da stabilirsi annualmente dall’assemblea ordinaria su proposta del Consiglio Direttivo;
  • da eventuali contributi straordinari, deliberati dall’assemblea in relazione a particolari iniziative che richiedano disponibilità eccedenti quelle del bilancio ordinario;
  • da versamenti volontari degli associati;
  • da contributi delle pubbliche amministrazioni, degli enti locali, degli istituti di credito e di altri enti in genere;
  • da introiti di manifestazioni e da raccolte pubbliche effettuate in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazioni;
  • da azioni promozionali e ogni altra iniziativa consentita dalla legge;
  • da donazioni e lasciti;
  • da contributi di imprese e privati;
  • da attività commerciali e produttive marginali di cui al Decreto del Ministro delle Finanze 25 maggio 1995;
  • da proventi derivanti da convenzioni;

da altre entrate, diverse da quelle sopra elencate, compatibili con il profilo giuridico e fiscale dell’organizzazione di volontariato

ARTICOLO  27

Destinazione degli avanzi di gestione

All’associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. L’associazione ha l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse ed accessorie.

ARTICOLO  28

Durata del periodo di contribuzione

I contributi ordinari sono dovuti per tutto l’anno sociale in corso qualunque sia il momento dell’avvenuta iscrizione da parte dei nuovi soci. Il socio dimissionario o che comunque cessa di far parte dell’associazione è tenuto al pagamento del contributo socia- le per tutto l’anno sociale in corso.

ARTICOLO  29

Diritti dei soci al patrimonio sociale

L’adesione all’associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborsi ulteriori rispetto al versamento originario allatto dell’ammissione ed al versamento della quota annua di iscrizione. E’ comunque facoltà degli aderenti all’associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari ed a quelli annuali.

I versamenti al patrimonio sociale possono essere di qualsiasi entità, fatti salvi i versamenti minimi stabiliti per l’ammissione e l’iscrizione annuale, e sono comunque a fondo perduto. I versa- menti non sono quindi rivalutabili, né ripetibili in nessun caso. In caso di scioglimento dell’associazione, in caso di morte, di recesso o di esclusione dall’associazione non può pertanto farsi luogo al rimborso di quanto versato all’associazione a titolo di versamento al patrimonio sociale.

Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnata- mente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi. Tali quote non possono essere trasmesse né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi, né a causa di morte.

ARTICOLO  30

Bilanci

L’esercizio sociale inizia il 1 gennaio di ogni anno e termina il 31 dicembre.

Per ogni esercizio dovrà essere predisposto un bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all’approvazione dell’assemblea ordinaria dei soci.

Entro i quindici giorni precedenti la data dell’annuale assemblea ordinaria dei soci, il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell’esercizio precedente e del Bilancio preventivo del successivo esercizio, da sottoporre all’approvazione della stessa assemblea .

I bilanci con i relativi allegati, debbono restare depositati presso la sede dell’associazione nei dieci giorni che precedono l’assemblea convocata per la loro approvazione, consentendone l’esame a tutti quei soci che lo richiedano.

ARTICOLO  31

Scioglimento e liquidazione dell’associazione

In caso di scioglimento per qualsiasi causa l’assemblea designerà uno o più liquidatori determinandone i poteri.

Il netto risultante della liquidazione sarà devoluto ad altra organizzazione di volontariato operante in identico o analogo settore individuata dall’assemblea, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ARTICOLO  32

Clausola compromissoria

Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa a giudizio di un arbitro amichevole che giudicherà secondo equità e senza formalità di rito, dando luogo ad arbitrato irrituale. L’arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti; in mancanza di accordo , alla nomina dell’arbitro provvederà il Presidente del Tribunale competente per la sede dell’associazione.

ARTICOLO  33

Rinvio

Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto si fa rinvio alle disposizioni di cui alle legge 266/91, alle altre norme di legge ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico italiano.

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