Decreto 5 ottobre 2009 Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Disposizioni in materia di uso dei dispositivi lampeggianti luminosi su veicoli di servizio adibiti a servizio di protezione civile. (G.U. 23 ottobre 2009, n. 247)
Decreto 5 ottobre 2009 Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
Disposizioni in materia di uso dei dispositivi lampeggianti luminosi su veicoli di servizio adibiti a servizio di protezione civile.
(G.U. 23 ottobre 2009, n. 247)
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
Visto l’art. 177, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come da ultimo modificato
dall’art. 8, comma 5, del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 dicembre 2008, n. 210, il quale demanda al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, l’individuazione dei conducenti degli autoveicoli e motoveicoli adibiti a servizi di protezione civile legittimati all’uso del dispositivo acustico supplementare di allarme e del dispositivo supplementare di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu;
Visti gli articoli 91, 93 e 138 del medesimo decreto legislativo n. 285 del 1992;
Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225, recante norme relative alla «Istituzione del servizio nazionale della protezione civile»;
Vista la legge 11 agosto 1991, n. 266, recante la «Legge-quadro su volontariato»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194, con il quale e’ stato adottato il «Regolamento recante nuova disciplina della partecipazione delle organizzazioni di volontariato alle attività di protezione civile»;
Vista la proposta del Dipartimento della protezione civile espressa con nota proc. n.
DPC/CG/0037663 del 3 giugno 2009;
Considerato che l’attuazione della modifica introdotta all’art. 177, comma 1, del decreto legislativo n. 285 del 1992 ad opera del citato decreto-legge n. 172 del 2008 costituisce presupposto essenziale al fine di consentire l’efficace svolgimento dei servizi di protezione civile in situazione di emergenza ed urgenza;
Ritenuto pertanto di dover provvedere alla individuazione dei soggetti legittimati,
nell’espletamento dei servizi di protezione civile, all’uso del dispositivo acustico supplementare di allarme e del dispositivo supplementare di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu;
Decreta:
Art. 1.
Soggetti autorizzati all’utilizzo dei dispositivi supplementari su veicoli adibiti all’espletamento di servizio di protezione civile.
1. Ai sensi dell’art. 177, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dall’art. 8, comma 5, del decreto-legge n. 172 del 2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 210 del 2008, l’uso dei dispositivi acustici supplementari di allarme e dei dispositivi supplementari di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu, fissi o mobili, e’ consentito, per l’espletamento di servizi urgenti di istituto, ai conducenti di:
a) autoveicoli e motoveicoli in uso al Dipartimento della Protezione civile, immatricolati ai sensi dell’art. 138 del medesimo decreto legislativo n. 285 del 1992;
b) autoveicoli e motoveicoli adibiti ai servizi di protezione civile impiegati in caso di emergenze di cui all’art. 2, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, ivi compreso lo spegnimento di incendi boschivi.
Art. 2.
Immatricolazione dei veicoli 1. Gli autoveicoli e i motoveicoli di cui all’art. 1, lett. b), sono immatricolati ai sensi degli articoli 91 e 93 del decreto legislativo n. 285 del 1992:
a) a nome degli enti pubblici di protezione civile che ne dispongono a titolo di proprietà, di usufrutto, di locazione con facoltà di acquisto (leasing) ovvero di acquisto con patto di riservato dominio;
b) a nome delle organizzazioni di volontariato operanti nel settore della protezione civile, iscritte nell’elenco regionale di cui all’art. 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266 e delle organizzazioni nazionali di protezione civile iscritte nell’elenco nazionale del Dipartimento della Protezione Civile ai sensi dell’art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194, che ne dispongono a titolo di proprietà, di usufrutto, di locazione con facoltà di acquisto (leasing) ovvero di acquisto con patto di riservato dominio.
Art. 3.
Condizioni per l’uso dei dispositivi supplementari da parte di organizzazioni di volontariato. Nell’ipotesi prevista all’art. 2, comma 1, lett. b), l’uso dei dispositivi acustici supplementari di allarme e dei dispositivi supplementari di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu, fissi o mobili, e’ consentito qualora ricorrano tutte le seguenti condizioni:
a) gli autoveicoli e i motoveicoli adibiti ai servizi di protezione civile siano impiegati in caso di emergenze, di cui all’art. 2, comma 1, della legge n. 225 del 1992, ivi compreso lo spegnimento di incendi boschivi;
b) l’intervento delle organizzazioni di volontariato sia stato appositamente richiesto da parte delle competenti autorità di protezione civile;
c) ricorrano le circostanze per considerare il servizio in atto come urgente ai sensi dell’art. 177, comma 1, del decreto legislativo n. 285 del 1992.
2. La richiesta di intervento di cui al comma 1, lettera b), e’ effettuata dall’autorità di protezione civile competente alle organizzazioni di volontariato mediante comunicazione scritta.
Qualora sussistano ragioni di somma urgenza, la predetta richiesta può essere effettuata per le vie brevi ed e’ confermata in forma scritta entro le successive 48 ore: in tali ultimi casi, il conducente aderente alle organizzazioni previste all’art. 2, comma 1, lett. b), sottoscrive apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà redatta secondo il modello allegato al presente decreto, del quale costituisce parte integrante.
3. La comunicazione o la dichiarazione di cui al comma 2 sono esibite all’atto del controllo da parte delle autorità di polizia stradale previste all’art. 12, comma 1, del decreto legislativo n. 285 del 1992.
Art. 4.
Autonomia dispositiva nella materia della protezione civile delle Province autonome di Trento e Bolzano e Regione Valle d’Aosta.
1. Le province autonome di Trento e Bolzano e la Regione Valle d’Aosta, con proprio regolamento adottato in esecuzione dell’art. 138 del decreto legislativo n. 285 del 1992, individuano gli autoveicoli e i motoveicoli della protezione civile impiegati in caso di emergenze, ai sensi del presente decreto.
2. Ai fini dell’uso dei dispositivi acustici supplementari di allarme e dei dispositivi supplementari di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu, fissi o mobili, le procedure per la richiesta di intervento sono disciplinate in conformità agli ordinamenti delle predette province autonome e della regione Valle d’Aosta.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 5 ottobre 2009
Il Ministro : Matteoli
Allegato
DICHIARAZIONE DA COMPILARE AL MOMENTO DELL’USO DEI DISPOSITIVI
N.B.
IN OGNI CASO L’INSTALLAZIONE DEI SUDDETTI DISPOSITIVI COMPORTA OBBLIGATORIAMENTE L’AGGIORNAMENTO DELLA CARTA DI CIRCOLAZIONE PREVIA SANZIONE ART.78 CDS